Art. 31.
(Regolamento).

      1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, il decreto di citazione a giudizio del medesimo e le successive informazioni all'autorità giudiziaria devono essere comunicati e gestiti, anche agli effetti delle disposizioni dell'articolo 349, commi 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.